Agevolazioni prima casa: requisiti e beneficiari

 Nel caso di acquisto della “prima casa” sono previste una serie di agevolazioni riguardanti:

  • l’imposta di registro o, in alternativa, l’IVA;
  • le imposte ipotecarie e catastali.

 

Per fruire di queste agevolazioni non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari. Lo sconto fiscale inoltre vale anche per l’acquisto di pertinenze (cantine, soffitte, box, tettoie), sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali previste.

I requisiti

Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa, i requisiti necessari sono….

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Regimi agevolati per imprenditori e lavoratori autonomi

La persona fisica che inizia l’attività d’impresa, arte o professione, deve valutare il peso fiscale e gli obblighi contabili che saranno differenti in base al regime contabile che sceglierà. Per “aiutare” questi soggetti la legge italiana prevede la possibilità di scelta, in alternativa ai classici regimi ordinari e semplificati, tra due regimi fiscali agevolati che permettono lo snellimento delle attività tributarie ed una minore imposizione fiscale a favore di queste tipologie di contribuenti (imprenditori e lavoratori autonomi) che iniziano una nuova attività o, nel caso in cui l’avessero già iniziata,  che prevedano di non superare determinati parametri.

Questi regimi sono:

–  il forfettino o inizio nuove attività produttive che permette il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% ed una serie di semplificazioni contabili;

–  il forfettone o regime dei contribuenti minimi che permette il pagamento di un’imposta sostitutiva del 20%, l’esenzione dalle altre imposte (IVA, IRAP e addizionali) più un’agevolazione a livello contabile.

Per approfondire le caratteristiche del regime a cui si è interessati, cliccare su di essi.

Seregno, lì 2 marzo 2011

Circolare 3.2011 – Ravvedimento operoso

Dal 1° Febbraio 2011 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte con la Finanziaria 2011 (patto di stabilità 2011 – 2013), la quale ha introdotto aumenti nelle sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

Le disposizioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011;
Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale che dal  1° gennaio 2011 risulta stabilito nella misura dell’1,5%.

Si forniscono tabelle riepilogative aggiornate.

Allegata circolare integrale:   Apri File

Circolare notiziario gennaio 2011

Sintesi delle disposizioni di paritocare interesse per le imprese emanate nel periodo.

Circolare integrale  Apri File

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