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Circolare 25.2011 -Proroga scadenze Acconti IRPEF e PEC
Con diversi provvedimenti è stato disposto: (i) la riduzione degli acconti d’imposta IRPEF (all’82%); (ii) – la riduzione dell’imposta sostitutiva per i soggetti minimi (all’82%); (iii) la riduzione degli acconti di imposta sulla cedolare secca (al 68%).
E’ stato inoltre di fatto prorogato il termine di presentazione della comunicazione dell’indirizzo PEC alla camera di commercio sino al 31 dicembre 2011.
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Circolare 24.2011 – Acconti novembre
Entro il 30.11.2011 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, IVS (per artigiani e commercianti), nonché del contributo INPS per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento è effettuato con Mod. F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per l’anno 2011, l’acconto è fissato nella misura del 99% ai fini IRPEF e del 100% ai fini IRES; l’acconto IRAP segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.
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Circolare 23.2011 – Utilizzo dei beni intestati alla società
L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011 ha introdotto una norma per contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni a soci e familiari per un corrispettivo “non congruo”.
La norma ha previsto che: (i) costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell’imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a tali soggetti; (ii) i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.
Viene inoltre introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate…
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Circolare 22.2011 – Società di comodo
E’ importante quest’anno verificare in anticipo il risultato economico del bilancio al 31-12-2011 per prevenire spiacevoli conseguenze fiscali. Infatti, le società (Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas,) che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi (2009, 2010 e 2011) verranno considerate non operative a partire dal quarto periodo d’imposta (cioè dal 2012).
Allo stesso modo sono considerate di comodo dal 2012 le società che nel triennio precedente per due periodi d’imposta sono state in perdita fiscale e per uno hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina delle società non operative….
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