Fisco

Circolare 2.2012 – Compensazioni IVA

In presenza di un credito di imposta risultante da una dichiarazione fiscale, il contribuente ha tre possibilità:

1) la “compensazione orizzontale” e cioè l’utilizzo del credito di imposta a compensazione di altri debiti fiscali o contributivi;

2) la “compensazione verticale” e cioè il rinvio a nuovo che consente di utilizzare il credito nell’ambito dello stesso tributo e della medesima dichiarazione. Questa procedura si adotta nell’IVA, in quanto tale imposta viene liquidata mensilmente o al massimo trimestralmente;

3) la richiesta di rimborso.

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Circolare 25.2011 -Proroga scadenze Acconti IRPEF e PEC

Con diversi provvedimenti è stato disposto: (i)  la  riduzione degli acconti d’imposta IRPEF  (all’82%);  (ii) – la riduzione dell’imposta sostitutiva per i soggetti minimi (all’82%); (iii) la riduzione degli acconti di imposta sulla cedolare secca (al 68%).

E’ stato inoltre di fatto prorogato  il termine di presentazione della comunicazione dell’indirizzo PEC alla camera di commercio sino al 31 dicembre 2011.

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Circolare 24.2011 – Acconti novembre

Entro il 30.11.2011 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, IVS (per artigiani e commercianti), nonché del contributo INPS per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento è effettuato con Mod. F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per l’anno 2011, l’acconto è fissato nella misura del 99% ai fini IRPEF e del 100% ai fini IRES; l’acconto IRAP segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

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Circolare 23.2011 – Utilizzo dei beni intestati alla società

L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011 ha introdotto una norma per contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni a soci e familiari per un corrispettivo “non congruo”.

La norma ha previsto che: (i) costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell’imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a tali soggetti; (ii) i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.

Viene inoltre introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate…

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