Edilizia

Circolare 7.2013 – Responsabilità solidale appalti

Sono state fornite importanti precisazioni circa la responsabilità solidale dell’appaltatore. In sintesi con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013 è stato chiarito che la responsabilità tributaria in caso di appalto non è limitata al solo settore edile. Risultano però esclusi i contratti d’opera e i condomini.

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Circolare 18.2012 – La responsabilità negli appalti

L’art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (convertito in Legge n. 134/2012), cd. decreto crescita, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di contratti d’appalto prevedendo la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore relativamente ad alcuni adempimenti contributivi e fiscali posti a carico del subappaltatore.

Sono inoltre stati introdotti una serie di obblighi di verifica a carico dell’appaltatore e del committente circa l’adempimento dei predetti obblighi attribuendo inoltre ai medesimi soggetti la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di mancata esibizione della documentazione attestante l’assolvimento dei predetti obblighi contributivi e fiscali.

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Attestazione di responsabilità appaltatore vs. committente: Apri file

Attestazione di responsabilità sub appaltatore vs. appaltatore: Apri file

Tabelle edilizia 2012

Con il  Decreto Legge 22 giugno 2012  n.83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (cosiddetto “Decreto sviluppo e infrastrutture”), sono state introdotte alcune importanti novità fiscali relative all’IVA nell’edilizia.

Il citato decreto interviene complessivamente sul regime IVA delle operazioni immobiliari, prevedendo il regime di imponibilità “su opzione” per le cessioni delle abitazioni delle imprese edili, effettuate oltre i 5 anni dall’ultimazione dei lavori. Ulteriore novità si registrano con riguardo all’applicazione del “reverse charge”, sulle locazioni abitative e sulla cessione di beni strumentali.

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Reverse charge subappalti in edilizia

Il reverse charge (o inversione contabile) interessa per ora il solo settore dei subappalti in edilizia e consiste nel rendere debitore dell’Iva l’appaltatore al posto del subappaltatore. Consiste nell’emissione, da parte del cedente o prestatore, di fatture senza addebito di Iva (per questo motivo si parla di fatture emesse con “aliquota zero”). Esse devono essere integrate dagli operatori cessionari o committenti con l’aliquota e la relativa imposta, quindi devono essere annotate sia sul registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti…       continua

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Integrazione fattura reverse charge: Apri File

Contratto subappalto: Apri File

Contratto appalto: Apri File

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